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A proposito di Assicurazioni sociali per l’impiego

Novara – (i.p.) La domanda per l'indennità disoccupazione spetta a tutti i lavoratori dipendenti che, dal 1° gennaio 2013, abbiano perduto involontariamente la propria occupazione di natura subordinata di qualsiasi categoria, ai lavoratori che hanno cessato il lavoro per dimissioni avvenute durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio) o nei casi stabiliti dalla legge per giusta causa e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro; va presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro due mesi e otto giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Sempre a partire dal 1 gennaio 2013 l’indennità ordinaria di disoccupazione, quella con requisiti ridotti, la disoccupazione speciale edile e la mobilità vengono sostituite dalle nuove Assicurazioni Sociali per l’Impiego (ASpI e Mini ASpI). I requisiti necessari sono almeno 2 anni di anzianità assicurativa e almeno 1 anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione. Per la Mini Aspi con requisiti ridotti saranno necessarie 13 settimane di contribuzione, mentre per le prestazioni erogate nel 2013 relative al 2012, ossia la Mini Aspi 2012, saranno necessarie 78 giornate di lavoro. L'indennità spetta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, se presentata nei primi sette giorni, ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la domanda, se successivo al settimo. Decorre altresì dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa al Centro per l'Impiego, qualora sia resa successivamente alla prestazione della domanda. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, l'indennità di disoccupazione ASpI è sospesa d'ufficio fino ad un massimo di sei mesi. Al termine di detto periodo di sospensione, l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. L’importo della prestazione erogata è del 75% circa della retribuzione salvo casi particolari: c’è da precisare che dopo 6 mesi ci sarà una prima riduzione del 15% e dopo 12 mesi un’ulteriore riduzione sempre del 15%. La durata varia da 8 mesi per gli under 50 a 14 per gli over 50 anni, ma subirà modifiche aumentando negli anni fino ad arrivare nel 2016 a 12 mesi per gli under 50 e 18 mesi per gli over 50. La presentazione delle domande è prevista con la sola modalità telematica richiedendo il Pin INPS e inoltrando la domanda direttamente, oppure rivolgendosi gratuitamente ad un Patronato che procederà ad inoltrare la pratica.

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