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Attestato di Prestazione Energetica: la parola all’esperto

Il geom. Francesco Fettarappa

Trecate - (i.p.) La parola al geom. Francesco Fettarappa riguardo alle novità introdotte dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90 inerenti l’Attestato di Prestazione Energetica (APE). “Il decreto - spiega - sostituisce l’attestato di certificazione energetica (cosiddetto ACE) di cui al d.lgs. 192/2005, con l’attestato di prestazione energetica dell’edificio (APE):  documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica. Il decreto - prosegue - modifica anche la definizione di prestazione energetica di un edificio, ovvero la “quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti”.

Quali sono quindi le principali novità nel nuovo testo?

Direi che la principale novità dell’APE è la presenza oltre che della certificazione della prestazione energetica dell’edificio, anche di “raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica”.

Inoltre il decreto conferma l’impossibilità di procedere ad autocertificazione per gli edifici di classe G.

Ma parliamo ora dei contratti di compravendita e locazione: “Il decreto - spiega il geom. Fettarappa - stabilisce regole più rigide sulla necessità di provvedere alla certificazione nell’ambito dei contratti di compravendita e locazione. In sintesi, nel caso di vendita o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, il proprietario deve produrre l’APE, rendendolo disponibile al potenziale acquirente o locatario e consegnandolo al termine delle trattative. In caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario deve fornire evidenza della futura prestazione energetica dell’edificio, producendo l’APE congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori”.

Se non si presenta l’APE cosa succede?

Qualora sia violato l’obbligo di dotare di APE un edificio o un’unità immobiliare, vengono previste sanzioni amministrative di importo compreso tra 3.000 euro e 18.000 euro nel caso di vendita, e di importo compreso tra 300 euro e 1.800 euro nel caso di locazione. Viene inoltre stabilito che gli annunci commerciali di vendita o locazione di edifici devono riportare l'indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente. Qualora il responsabile dell’annuncio (sia esso privato offerente o soggetto titolare di un’agenzia immobiliare) violi tale obbligo, è prevista una sanzione amministrativa per un importo compreso tra 500 euro e 3.000 euro”.

Ma di fatto cosa cambia tra ACE e APE?

In questa fase di transizione, le modalità di calcolo rimangono invariate, mentre a valle degli aggiornamenti tecnici, rispetto all’ACE, l’APE dovrà fornire indicazioni più dettagliate circa i suggerimenti per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio e, nel computo dei fabbisogni energetici dell’edificio, dovrà tenere conto, oltre che della climatizzazione invernale ed estiva e della preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, anche della ventilazione e, per il settore terziario, dell’illuminazione e dell’energia richiesta da eventuali impianti ascensori o scale mobili”.

A cura del geom. Fettarappa Francesco - studiofettarappa@libero.it