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Proroga validità esenzione dal pagamento del ticket per reddito

Novara - La Regione Piemonte ha confermato la validità delle esenzioni E01 - E03 - E04 e E05 (già rilasciate in precedenza e in scadenza al 31 marzo 2017), sino al 31 marzo 2018, senza alcun obbligo per l'assistito che quindi non dovrà recarsi all'ASL territorialmente competente. Si precisa che è responsabilità del singolo utente accertarsi se sussistano le condizioni per ottenere il rilascio o il rinnovo dell’esenzione medesima. Si ricorda che il soggetto, avente diritto all'esenzione per reddito dal pagamento del ticket sulle visite/prestazioni specialistiche ambulatoriali e gli esami diagnostici, è:

§  Cod. E01:persona con meno di 6 anni o più di 65 anni e con reddito familiare inferiore a € 36.151,98  - Il minore al compimento del 6° anno, non potrà più usufruire di tale esenzione;

§  Cod. E03: titolare (o a carico di altro soggetto titolare) di assegno (ex pensione) sociale;

§  Cod. E04:titolare (o a carico di altro soggetto titolare) di pensione al minimo, con più di 60 anni e reddito familiare inferiore a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,05  in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46  per ogni figlio a carico.

La validità del Codice E05, relativo all'esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica per i residenti in Piemonte - compresi tra i 6 e i 65 anni di età -, con reddito familiare inferiore a € 36.151,98, è prorogata al 31 marzo 2018.

Chi è titolare di esenzione Cod. E02 - disoccupati e lavoratori in mobilità - con reddito familiare inferiore a € 8.263,31  incrementato a € 11.362,05  in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46  per ogni figlio a carico, dovrà recarsi nella propria ASL per l'eventuale rinnovo del certificato.

Per evitare inutili code e lunghe attese agli sportelli, si ricorda che i  certificati di esenzionepossono essere rinnovati nel corso dell'anno; non è quindi necessario rivolgersi agli sportelli nell'immediato se non si è nelle condizioni di dover usufruire delle esenzioni per prestazioni.

Il rinnovo deve essere effettuato agli sportelli di Medicina di Base territorialmente competenti:

Info: nelle sedi Asl di Arona (piazza De Filippi 2), Biandrate (via Greppi 9), Carpignano Sesia (via Cavour 12), Borgomanero (via Zoppis 6), Galliate (via Varzi 21), Ghemme (via Castello 7), Novara (viale Roma 7), Oleggio (via Gramsci) e Trecate (via Rugiada 20). 

Il concetto di nucleo familiare è stabilito con Decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro delle Finanze del 22 gennaio 1993 [art. 1] che recita: “… ai fini dell’individuazione del reddito familiare… concorrono i redditi complessivi, riferiti all’anno precedente, posseduti dai singoli componenti il nucleo familiare (coniugi legalmente sposati + familiari a carico)”.

Tutte le autocertificazioni rese per l'ottenimento dell'esenzione per reddito, sono trasmesse dall'ASL all'Agenzia delle Entrate ed al Ministero dell'Economia e Finanze per gli accertamenti sulle dichiarazioni non veritiere come previsto dalla legge. La legge prevede sanzioni amministrative e penali derivanti da dichiarazioni false relativamente alla propria posizione reddituale e/o a quella dei componenti il nucleo familiare.