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Norme e indicazioni per la raccolta dei funghi nelle aree protette

Cameri - La legge regionale 8 settembre 2014 n.7 ha modificato la legge regionale 17 dicembre 2007 n. 24 introducendo sostanziali modifiche in particolare sull’esercizio dell’attività di raccolta. Il nuovo titolo per la raccolta dei funghi, costituito dalla ricevuta di versamento, non avendo natura di provvedimento amministrativo non dovrà essere corredato dall’imposta di bollo e sarà valido in tutto il Piemonte.

Si segnala che per alcune specie di funghi:

chiodini o famigliola buona (Armillariella mellea)

prataioli (Agaricuscampestris, Agaricusmacrosporus)

specie diverse del genere Morchella,

gambe secche (Marasmius oreades)

orecchione (Pleurotusostreatus),

coprino chiomato (Coprinus comatus)

mazza di tamburo (Macrolepiota procera )

è consentita la raccolta senza nessun  onere da versare nel rispetto dei limiti della l.r. 24/2007

L’ente AA.PP. del Ticino e lago Maggiore è soggetto  titolato a ricevere i versamenti  per l’ottenimento del titolo della raccolta che possono essere scelti secondo le opportunità di seguito evidenziate:

            € 5 per il titolo alla raccolta funghi con  validità giornaliera

            €10 per il titolo alla raccolta funghi con validità  settimanale

            € 30 per il titoloalla raccolta funghi con  validità annuale

            € 60 per il titolo alla raccolta funghi con  validità biennale

            € 90 per il titolo alla raccolta funghi con  validità triennale

I versamenti possono essere effettuati  su:

·         bollettino di conto corrente postale N° 17469289

·         bonifico bancario utilizzando il seguente iban IT 39 B 03069 45250 100000300004