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Il credito d’imposta locazioni: facciamo chiarezza

Dottor Robert Braga: "Provvedimento tra i decreti firmati dal Governo per l’emergenza"
Il dottor Robert Braga

Trecate - (i.p.) I decreti firmati dal Governo in questo periodo di emergenza hanno previsto, tra le altre cose, due crediti di imposta similari, legati al pagamento dei canoni di locazione degli esercizi commerciali e/o di impresa e professionali. In particolare,con il Decreto Legge 18/2020 è stato riconosciuto un credito di imposta per botteghe e negozi del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Condizioni necessarie sono quindi l’aver pagato il canone per il mese di marzo 2020 (meglio con sistemi tracciati: bonifico, assegno etc), l’utilizzo di un immobile registrato al catasto in categoria C/1 e il non appartenere a quelle categorie che non hanno subito il lockdown forzato, avendo potuto comunque continuare la propria attività (vedi allegati 1 e 2 del DPCM 11.03.2020). Il codice tributo per utilizzare in compensazione tale credito dal mese successivo al pagamento del canone è il “6914”. Con il Decreto Legge n.34/2020 invece è stata ampliata la platea alla totalità degli immobili fatta eccezione di quelli destinati ad uso abitativo. Non solo, ma i canoni possono riferirsi anche alle rate di leasing o di concessione di immobili. Si tratta, quindi, dei fabbricati destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Sono ricompresi nell’agevolazione anche gli enti non commerciali (e terzo settore) e quelli ecclesiastici. Questa agevolazione se da una parte consente di beneficare del credito per più mesi, ovvero marzo, aprile e maggio 2020, dall’altra però prevede una condizione bloccante: occorre aver subito, rispettivamente per ciascun mese di riferimento, un calo di fatturato (e corrispettivi) di almeno il 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019. Questa condizione non sarà da verificarsi per le strutture alberghiere e agrituristiche e, per quelle con attività stagionale, i mesi agevolati vanno da aprile a giugno 2020. Per questa seconda agevolazione ad oggi non è ancora stato pubblicato il codice tributo per poterla utilizzare in compensazione dal mese successivo al pagamento dei canoni. Infine, il medesimo Decreto Legge ha previsto anche la possibilità di poter cedere tale credito, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Tra gli altri soggetti possono rientrare anche i proprietari degli immobili locati. Anche in questo caso ad oggi non risulta ancora emanatoil decreto attuativo volto a sancire le modalità operative di cessione, auspicando anche la possibilità di poter compensare direttamente il canone effettivamente dovuto con il credito d’imposta ceduto, come una sorta di “sconto” diretto sul canone di locazione. Questo è solo un esempio delle tortuose misure messe in atto dal Governo per fronteggiare la crisi epidemiologica da COVID-19: occorrerà essere affiancati dal proprio attento consulente di fiducia per poterne massimizzare i benefici.

Dottor Robert Braga

Robert Braga, professore a contratto presso l’Università del Piemonte Orientale e presidente della Commissione Information Technology dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Novara, è membro del Forum Italiano Fatturazione Elettronica presso l’Agenzia delle Entrate.

Per ulteriori info: www.swing.it - info@swing.it.