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Definizione di rifiuto organico: gli ultimi aggiornamenti

L'on. Gianni Mancuso (Pdl)

Novara - L’Onorevole Gianni Mancuso è relatore in XII Commissione (Affari Sociali e Sanità) sulle parti di competenza Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n°152, in materia di gestione dei rifiuti. La XII è chiamata, poi, ad esprimere parere all’ VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici). In particolare, all’attenzione, è in questo momento la richiesta della modifica, nel comma 1, lettera b) dell’art.3 del Decreto, della definizione di “rifiuto organico”, sostituendo il termine “manufatti” con “imballaggi”. “ In realtà – commenta Mancuso – la definizione di “rifiuto organico” contenuta nel Decreto accoglie quella imposta dalla Commissione Europea, che la estende ai “manufatti compostabili con certificazione UNI EN 13432:2002”. Tale allargamento delle maglie definitorie di “rifiuto organico” apre la strada a un indiscriminato allargamento alla compostabilità dei nuovi prodotti, che inciderebbero sulla qualità del compost stesso. Per esempio, verrebbero compresi tra i “rifiuti organici”, e quindi destinati alla raccolta della frazione umida, alcuni prodotti assorbenti della persona; si profilerebbe un evidente rischio per la salute pubblica poiché tali prodotti, una volta utilizzati, contengono feci umane, sangue mestruale e urina, oltre al materiale plastico che entrerebbe nel ciclo delle coltivazioni agricole e, quindi, in quello alimentare. La necessità di tale modifica è stata evidenziata dalla Conferenza delle Regioni, dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e dalla FISE UNIRE (Unione Nazionale Imprese Recupero), in sede di audizioni parlamentari. Dobbiamo tener conto – conclude Mancuso – che tale modifica rischia di esporre l’Italia a una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea, ma, vista la sensatezza della modifica stessa, auspico l’intervento del Governo presso la Commissione per spiegarne le ragioni ed evitare la contestazione”.