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Nuova legge regionale sui servizi funebri

Torino - Sulla questione del regolamento che applica la legge della Regione numero 15 del 2011, in tema di gestione delle operazioni funebri, dopo le polemiche che oggi sono agli onori delle cronache sulla delicata questione della vestizione, gli autori della normativa ossia il Consigliere regionale della Lega Nord Antonello Angeleri e la Consigliere regionale del Pd Angela Motta ta tengono a precisare che ogni imposizione introdotta dal nuovo regolamento del 2012 e dalla circolare che ne declinerà le ricadute, la quale verrà approvata in Giunta nei prossimi giorni “è sempre stata intesa solo a tutela in primissimo luogo delle persone e delle famiglie in un momento difficilissimo della loro esistenza. Si salvaguarda anche chi lavora onestamente e rispettando le regole, mentre vengono puniti in modo esemplare, con sanzioni molto pesanti, quei comportamenti che tentano di interpretare in modo errato, o per il proprio tornaconto, il dettato normativo”. 

“Dopo quindici anni di discussioni e di assenza totale di regolamentazione – hanno detto Angeleri e Motta – che ha anche generato situazioni vergognose e scandali come quello allucinante del ‘caro estinto’, il Piemonte, grazie alla nostra azione legislativa, ha potuto dotarsi di una legge moderna, trasparente, ma soprattutto che tutela le famiglie in una situazione in cui sono di fatto indifese. La stessa legge punisce duramente chi vuole approfittarsi di questa situazione. La legge è la numero 15 del 2011, approvata ad inizio agosto. Convinti della necessità di fornire un servizio puntuale alla comunità con una certa urgenza, nell’agosto del 2012 è stato messo a punto dal Consiglio regionale il regolamento attuativo. Per chiarire ulteriormente alcune istanze pervenute dal territorio, e bloccare chi vorrebbe interpretare a proprio vantaggio alcune regole, nelle prossime settimane gli assessorati alla Sanità e alla Formazione professionale emaneranno una circolare, approvata dalla Giunta, che non lasci più dubbi, la quale si interseca con la normativa nazionale, il Dpr 285/90”. 

“Teniamo a sottolineare – hanno ribadito Angeleri e Motta – che sulla questione specifica della vestizione, caso sul quale per altro l’Asl to5 ha già dichiarato una errata divulgazione di documenti, la nostra volontà come legislatori è molto chiara e riassunta nel testo proposto per la circolare: ‘Il comma 10 dell’art. 9 del regolamento stabilisce che in caso di decesso in struttura sanitaria o di ricovero, alla vestizione e alla composizione del defunto provvedono, con il consenso dei familiari, i responsabili della struttura sanitaria e di ricovero in cui è avvenuto il decesso, previo corrispettivo deliberato dall’Asl competente. In alternativa, i familiari possono provvedere in proprio alla vestizione direttamente o ricorrendo a personale appositamente delegato. Si ric “Teniamo a sottolineare – hanno ribadito Angeleri e Motta – che sulla questione specifica della vestizione, caso sul quale per altro l’Asl to5 ha già dichiarato una errata divulgazione di documenti, la nostra volontà come legislatori è molto chiara e riassunta nel testo proposto per la circolare: ‘Il comma 10 dell’art. 9 del regolamento stabilisce che in caso di decesso in struttura sanitaria o di ricovero, alla vestizione e alla composizione del defunto provvedono, con il consenso dei familiari, i responsabili della struttura sanitaria e di ricovero in cui è avvenuto il decesso, previo corrispettivo deliberato dall’Asl competente. In alternativa, i familiari possono provvedere in proprio alla vestizione direttamente o ricorrendo a personale appositamente delegato. Si ricorda a tal proposito che alle imprese di pompe funebri è precluso, nonché sanzionato dalla normativa regionale, lo svolgimento in ambito ospedaliero di ogni attività finalizzata al procacciamento di servizi di onoranze funebri, secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 4, della legge regionale 15/2011 nonché ribadito dal regolamento regionale”. 
“Sulla questione dei portantini - aggiungono Angeleri e Motta - e sulla possibilità o meno per i parenti di portare la bara, proprio la circolare, derogando anche dalla normativa nazionale per venire incontro alle molte richieste che provengono dai territori soprattutto dalle province, prevede che se ‘ricorrono particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato da congiunti o amici del defunto, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tutela della salute. Questo può avvenire, nel rispetto della specifica normativa nazionale, sotto il controllo del titolare dell’impresa funebre, o suo delegato. A tal fine, dovranno essere adottate le misure che di volta in volta si rendono necessarie per prevenire eventuali incidenti’. Crediamo che sia molto chiara la nostra intenzione di venire incontro alle richieste, che comprendiamo, delle famiglie, rispettando però i necessari standard di sicurezza. Ciò che vorremo fosse rilevato e assodato – hanno concluso Angeleri e Motta – è che noi abbiamo agito negli interessi dei cittadini, dei lavoratori e delle imprese oneste del settore, imponendo punizioni esemplari a chi vorrebbe proseguire nelle azioni illecite. Altre polemiche sono, di fatto, solo strumentali”.